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- 6.3.2. Condizionamento localizzato.
ì consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di
armadi condizionatori a condizione che il fluido refrigerante non
sia infiammabile.
- 6.3.4. Impianti centralizzati per la produzione di aria
compressa.
Detti impianti, se di potenza superiore a 10 KW, devono essere
installati in locali aventi almeno una parete attestata verso
I'esterno ovvero su intercapedine
grigliata, muniti di superficie di sfogo non inferiore a
1/15 della superficie in pianta del locale.
- 6.4. Spazi per l'informazione e le attività parascolastiche.
Vengono definiti "spazi destinati all'informazione ed
alle attività parascolastiche", i seguenti locali:
auditori;
aule magne;
sale per rappresentazioni.
Detti spazi devono essere ubicati in locali fuori terra
o al 1'interrato fino alla quota massima di 7,50 m; se
la capienza supera le cento persone e vengono adibiti a
manifestazioni non scolastiche, si applicano le
norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo. Qualora,
per esigenze di carattere funzionale,
non fosse possibile rispettare le disposizioni sull'isolamento
previste dalle suddette norme, le manifestazioni in argomento
potranno essere svolte a condizione che non si verifichi
contemporaneità con l'attività scolastica; potranno essere
ammesse comunicazioni unicamente nel rispetto delle disposizioni
di
cui al punto 2.4.
- 6.5. Autorimesse.
Detti locali devono rispondere ai requisiti di sicurezza
stabiliti dalle specifiche norme tecniche in vigore.
- 6.6. Spazi per servizi logistici
- 6.6.1. Mense.
Locali destinati alla distribuzione e/o consumazione
dei pasti.
Nel caso in cui a tali locali sia annessa la cucina e/o
il lavaggio delle stoviglie con apparecchiature alimentate a
combustibile liquido o gassoso, agli stessi
si applicano le specifiche normative di sicurezza vigenti.
- 6.6.2. Dormitori
Locali destinati all'alloggiamento ad esclusivo uso
del complesso scolastico.
Essi devono rispondere alle vigenti disposizioni di
sicurezza emanate dal Ministero dell'interno per le
attività alberghiere.
7. IMPIANTI ELETTRICI
- 7.0. Generalità.
Gli impianti elettrici del complesso scolastico devono essere
realizzati in conformità ai dispositivi di
cui alla legge 1" marzo 1968, n. 186.
Ogni scuola deve essere munita di interruttore generale, posto in
posizione segnalata, che permetta di
togliere tensione all'impianto elettrico dell'attività;
tale interruttore deve essere munito di comando di
sgancio a distanza, posto nelle vicinanze dell'ingresso o in
posizione presidiata.
- 7.1. Impianto elettrico di sicurezza.
Le scuole devono essere dotate di un impianto di sicurezza
alimentato da apposita sorgente, distinta da
quella ordinaria.
L'impianto elettrico di sicurezza deve alimentare le
seguenti utilizzazioni, strettamente connesse con la
sicurezza delle persone:
- a) illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i
passaggi, le uscite, e i percorsi delle vie di
esodo che garantisca un livello di illuminazione
non inferiore a 5 lux;
- b) impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.
Nessun'altra apparecchiatura può essere collegata
all'impianto elettrico di sicurezza.
L'alimentazione dell'impianto di sicurezza deve potersi inserire anche con comando a mano posto in
posizione conosciuta dal personale.
L'autonomia della sorgente di sicurezza non deve
essere inferiore ai 30".
Sono ammesse singole lampade o gruppi di lampade con
alimentazione autonoma, il dispositivo di
carica degli accumulatori, qualora impiegati, deve
essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica
completa entro 12 ore.
8. SISTEMI DI ALLARME
- 8.0. Generalità.
Le scuole devono essere munite di un sistema di allarme in grado
di avvertire gli alunni ed il personale
presenti in caso di pericolo. Il sistema di allarme deve avere caratteristiche atte a
segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il complesso
scolastico ed il suo comando deve essere
posto in locale costantemente presidiato durante il
funzionamento della scuola.
- 8.1. Tipo di impianto. Il sistema di allarme può essere costituito, per le
scuole di tipo 0-1-2, dallo stesso impianto a campanelli usato
normalmente per la scuola, purché venga
convenuto un particolare suono.
Per le scuole degli altri tipi deve essere invece previsto anche
un impianto di altoparlanti.
9. MEZZI ED IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ED
ESTINZIONE DEGLI INCENDI
- 9.0. Generalità.
Ogni tipo di scuola deve essere dotato di idonei
mezzi antincendio come di seguito precisato.