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- 6.2. Spazi per depositi
Vengono definiti "spazi per deposito o magazzino"
tutti quegli ambienti destinati alla conservazione di
materiali per uso didattico e per i servizi amministrativi.
I depositi di materiali solidi combustibili possono essere
ubicati ai piani fuori terra o ai piani 1" e 2" interrati.
Indipendentemente dal tipo di materiale impiegato
nella realizzazione le strutture di separazione devono avere
caratteristiche di resistenza al fuoco valutate secondo le
prescrizioni e le modalità di prova
stabilite nella circolare del Ministero dell'interno n.
91 del 14 settembre 1961.
II dimensionamento degli spessori e delle protezioni
da adottare per i vari tipi di materiali nonché la
classificazione dei depositi in funzione del carico di incendio,
vanno determinati secondo le tabelle e con
le modalità specificate nella circolare n. 91 citata.
Le predette strutture dovranno comunque essere
realizzate in modo da garantire una resistenza al
fuoco di almeno REI 60.
L'accesso al deposito deve avvenire tramite porte almeno RE 160
dotate di congedo di autochiusura.
La superficie massima lorda di ogni singolo locale
non può essere superiore a:
1000 m2 per i piani fuori terra;
500 m2 per i piani 1" e 2" interrato.
I suddetti locali devono avere apertura di aerazione
di superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in
pianta, protette da robuste griglie a maglia fitta. Il carico di incendio di ogni singolo locale non deve
superare i 30 kg/m2, qualora venga superato il suddetto valore,
nel locale dovrà essere installato un impianto di spegnimento a
funzionamento automatico.
Ad uso di ogni locale dovrà essere previsto almeno
un estintore, di tipo approvato, di capacità estinguente non
inferiore a 21 A ogni 200 m2 di superficie.
depositi di materia infiammabili liquidi e gassosi
devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato, lo
stoccaggio, la distribuzione e l'utilizzazione di tali materiali
devono essere eseguiti in conformità delle norme e dei criteri
tecnici di prevenzione incendi. Ogni deposito dovrà essere dotato
di
almeno un estintore di tipo approvato, di capacità
estinguente non inferiore a 21 A, 89 B, C ogni 150
m2 di superficie.
Per esigenze didattiche ed igienico-sanitarie è consentito
detenere complessivamente, all'interno del
volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di
contenimento, 20 1 di liquidi infiammabili.
- 6.3. Servizi tecnologici
- 6.3.0. Impianti di produzione di calore.
Per gli impianti di produzione di calore valgono le disposizioni
di prevenzione incendi in vigore.
ì fatto divieto di utilizzare stufe funzionanti a combustibile
liquido o gassoso, per il riscaldamento di ambienti.
- 6.3. 1. Impianti di condizionamento e di ventilazione.
Gli eventuali impianti di condizionamento e di ventilazione
possono essere centralizzati o localizzati.
Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come
fluidi frigoriferi prodotti non infiammabili.
Negli impianti centralizzati di condizionamento
aventi potenza superiore a 75 KW i gruppi frigoriferi
devono essere installati in locali appositi, così come
le centrali, di trattamento aria superiori a 50.000 mc/
h (portata volumetrica).
Le strutture di separazione devono presentare resistenza al fuoco
non inferiore a REI 60 e le eventuali
comunicazioni in essere praticate devono avvenire
tramite porte di caratteristiche almeno REI 60 dotate
di congegno di autochiusura.
Le condotte non devono attraversare:
luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
vie di uscita;
locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di
scoppio.
L'attraversamento può tuttavia essere ammesso se
le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al
fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.
Qualora le condotte debbano attraversare strutture
che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve
essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti almeno
una serranda resistente al fuoco REI
60.
- 6.3.1.1. Dispositivo di controllo.
- a) Comando manuale - Ogni impianto deve essere
dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in u n punto
facilmente accessi bile, per l'arresto
dei ventilatori in caso di incendio.
- b) Dispositivi automatici termostatici - Gli impianti, a
ricircolo di aria, di potenzialità superiore a 20.000
mc/h devono essere provvisti di dispositivi termostatici di
arresto automatico dei ventilatori in caso di
aumento anormale della temperatura nelle condotte.
Tali dispositivi, tarati a 70" C, devono essere installati
in punti adatti, rispettivamente delle condotte dell'aria di
ritorno (prima della miscelazione con l'aria esterna) e della condotta principale di immissione
dell'aria.
Inoltre l'intervento di tali dispositivi non deve consentire la
rimessa in moto dei ventilatori senza l'intervento manuale.
c) Dispositivi automatici di rilevazione dei fumi.
Gli impianti, a ricircolo d'aria, di potenzialità superiore a
50.000 mc/h devono essere muniti di rilevatori di fumo, in
sostituzione dei dispositivi termostatici previsti nel precedente
comma, che comandino
l'arresto dei ventilatori.
L'intervento di tali dispositivi non deve consentire la
rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento
manuale dell'operatore.