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- 4.2 Ascensori e montacarichi
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani
ascensori devono essere congrue con quanto previsto al punto 3.0.
Gli ascensori e montacarichi di nuova installazione
debbono rispettare le norme antincendio previste al
punto 2.5. del decreto del Ministro dell'interno del 16
maggio 1987, n. 246 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27
giugno 1987, n. 148).
5. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA
- 5.0. Affollamento.
Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:
aule: 26 persone/aule. Qualora le persone effettivamente presenti
siano numericamente diverse dal
valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della
densità di affollamento, I'indicazione del numero di
persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto
la responsabilità del titolare dell'attività;
aree destinate a servizi persone effettivamente presenti + 20%;
refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0,4
persona/m2
- 5.1. Capacità di deflusso.
La capacità di deflusso per gli edifici scolastici deve
essere non superiore a 60 per ogni piano.
- 5.2. Sistema di via di uscita.
Ogni scuola deve essere provvista di un sistema organizzato di
vie di uscita dimensionato in base al
massimo affollamento ipotizzabile in funzione della
capacità di deflusso ed essere dotata di almeno 2
uscite verso luogo sicuro.
Gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente e non
docente, qualora distribuiti su più piani,
devono essere dotati, oltre che della scala che serve
al normale afflusso, almeno di una scala di sicurezza
esterna o di una scala a prova di fumo o a prova di
fumo interna.
- 5.3. Larghezza delle vie di uscita.
La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla
del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (m
1,20).
La misurazione della larghezza delle singole uscite
va eseguita nel punto più stretto della luce.
Anche le porte dei locali frequentati dagli studenti
devono avere, singolarmente, larghezza non inferiore a m 1,20.
- 5.4. Lunghezza delle vie di uscita.
La lunghezza delle vie di uscita deve essere non superiore a 60
metri e deve essere misurata dal luogo
sicuro alla porta più vicina allo stesso di ogni locale
frequentato dagli studenti o dal personale docente e
non docente.
- 5.5. Larghezza totale delle uscite di ogni piano.
La larghezza totale delle uscite di ogni piano è determinata dal
rapporto fra il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità
di deflusso.
Per le scuole che occupano più di tre piano fuori
terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono
all'aperto, viene calcolata sommando il
massimo affollamento ipotizzabile di due piani consecutivi, con
riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.
- 5.6. Numero delle uscite.
II numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio
non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in
punti ragionevolmente contrapposti.
Per ogni tipo di scuola i locali destinati ad uso collettivo
(spazi per esercitazioni, spazi per l'informazione
ed attività parascolastiche, mense, dormitori) devono essere
dotati oltre che della normale porta di
accesso, anche di almeno una uscita di larghezza
non inferiore a due moduli, apribile nel senso dei deflusso, con
sistema a semplice spinta, che adduca in
luogo sicuro.
Le aule didattiche devono essere servite da una
porta ogni 50 persone presenti, le porte devono
avere larghezza almeno di 1,20 ed aprirsi nel senso
dell'esodo quando il numero massimo di persone
presenti nell'aula sia superiore a 25 e per le aule per
esercitazione dove si depositano e/o manipolano
sostanze infiammabili o esplosive quando il numero
di persone presenti sia superiore a 5.
Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono
essere realizzate in modo da non ridurre la larghezza utile dei
corridoi stessi.
6. SPAZI A RISCHIO SPECIFICO
- 6.0. Classificazione.
Gli spazi a rischio specifico sono così classificati:
spazi per esercitazioni;
spazi per depositi;
servizi tecnologici;
spazi per I'informazione e le attività parascolastiche;
autorimesse;
spazi per servizi logistici (mense, dormitori).
- 6.1. Spazi per esercitazioni
Vengono definiti spazi per esercitazioni tutti quei locali ove si
svolgano prove, esercitazioni, sperimentazioni, lavori, ecc.
connessi con I'attività scolastica.
Gli spazi per le esercitazioni ed i locali per depositi
annessi devono essere ubicati ai piani fuori terra o al1
' interrato, fatta eccezione per i locali ove vengono
utilizzati gas combustibili con densità superiore a
0,8 che devono essere ubicati ai piani fuori terra
senza comunicazioni con i piani interrati.
Indipendentemente dal tipo di materiale impiegato
nella realizzazione, le strutture di separazione devono avere
caratteristiche di resistenza al fuoco valutate secondo le
prescrizioni e le modalità di prova
stabilite nella circolare del Ministero dell'interno n.
91 del 14 settembre 1961.
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni
da adottare per i vari tipi di materiali nonché la
classificazione dei locali in funzione del carico di incendio,
vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate
nella circolare n. 91 citata.
Le predette strutture dovranno comunque essere
realizzate in modo da garantire una resistenza al
fuoco di almeno REI 60.
Le comunicazioni tra il locale per esercitazioni ed il locale deposito annesso, devono essere munite di
porte dotate di chiusura automatica aventi resistenza al fuoco
almeno REI 60.
Nei locali dove vengono utilizzate e depositate sostanze
radioattive e/o macchine radiogene e fatto di-
vieto di usare o depositare materiali infiammabili.
Detti locali debbono essere realizzati in modo da
consentire la più agevole decontaminazione ed essere predisposti
per la raccolta ed il successivo allontanamento delle acque di
lavaggio o di estinzione di principi di incendio.
Gli spazi per le esercitazioni dove vengono manipolate sostanze
esplosive e/o infiammabili devono essere provvisti di aperture di
aerazione, permanente,
ricavate su pareti attestate all'esterno di superficie
pari a 1/20 della superficie in pianta del locale.
Qualora vengano manipolati gas aventi densità superiore a 0,8
delle predette aperture di aerazione, almeno 1/3 della superficie
complessiva deve essere
costituito da aperture, protette con grigliatura metallica,
situate nella parte inferiore della parete attestata
all'esterno e poste a filo pavimento.
Le apparecchiature di laboratorio alimentate a combustibile
gassoso devono avere ciascun bruciatore
dotato di dispositivo automatico di sicurezza totale
che intercetti il flusso dal gas in mancanza di fiamma.