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La nuova filosofia della Protezione Civile ha trovato una
risposta nella legge N. 225 del 24 Febbraio
1992 che ha stabilito con sufficiente precisione gli ambiti di
competenza dei principali organi tenuti a
compiere attività d i protezione civile, nelle varie fasi in cui
si articola la complessa azione delle Amministrazioni e degli
Enti in materia.
L'indicazione riguarda, principalmente, le attribuzioni affidate
al Presidente del Consiglio dei Ministri
e, per esso, al Ministro per il Coordinamento della Protezione
Civile, che si sviluppano nell'area degli
interventi straordinari o comunque connessi ad eventi
eccezionali, nonché quelle confermate alla Direzione Generale
della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi
del Ministero dell'Interno in materia
di coordinamento tecnico-operativo.
Tutto il sistema delle norme riceve impulso e definizione di
competenze e responsabilità dalle previsioni dell'art. 2 con il
quale gli eventi calamitosi vengono
distinti in tre categorie.
La prima categoria - tipo a - é quella che prevede l'intervento
in via ordinaria di una sola componente
del complesso sistema organizzativo; si tratta, come é ovvio,
del primo livello di intervento che si risolve normalmente con
l'attivazione di una sola forza operativa.
La seconda categoria - tipo b - concerne quei tipi di eventi che
comportano la presenza sul territorio
di diverse componenti e richiede, necessariamente, l'intervento
coordinatore di un'autorità straordinaria; si tratta, quindi,
dell'intervento del Prefetto, il quale
dirige e coordina le attività di più Enti o Amministrazioni
competenti in via ordinaria.
In tale ipotesi di dispiega in tutta la sua articolazione la
macchina organizzativa della Direzione Generale della Protezione
Civile e dei Servizi Antincendi del
Ministero dell'Interno, sia per l'adozione di
eventuali provvedimenti integrativi di quelli già emanati dal
Prefetto per assicurare i primi interventi di
soccorso, sia per il coordinamento tecnico operativo
dell'attività di emergenza, che per il collegamento con il resto
del territorio nazionale per tutte le
ulteriori risorse che si rivelassero necessarie.
La terza categoria - tipo c - riguarda infine le calamità
naturali, le catastrofi o altri eventi che, per intensità ed
estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e
poteri straordinari.
Da questa fattispecie prende l'avvio la straordinaria
organizzazione per cui il Presidente del Consiglio dei Ministri,
e per esso, il Ministro per il Coordinamento
della Protezione Civile, previa deliberazione dello stato di
emergenza da parte del Consiglio dei
Ministri, assume la responsabilità politica
del coordinamento di tutte le attività legate all'emergenza.
L'emergenza, che possiamo definire di "rilevanza straordinaria"
può essere gestita in sede centrale
oppure attraverso la nomina di Commissari delegati: per la prima
il Ministero si avvale del Comitato
Operativo, mentre per la seconda viene decentrato sul territorio
i in punto di riferimento principale delle
attività legate agli effetti degli eventi calamitosi.
La decisione del Consiglio dei Ministri e le successive scelte di
conduzione dello stato di emergenza
si inseriscono, ovviamente, nella gestione delle attività di
soccorso ed assistenza mentre in provincia
è già in pieno svolgimento l'azione coordinatrice del Prefetto.
E' proprio il Prefetto, infatti, il motore di tutte le azioni di
emergenza e l'informazione che egli é tenuto
a dare specialmente agli organi centrali è la molla che fa
scattare anche l'eventuale dichiarazione
dello stato di emergenza.
Al Prefetto é attribuita la responsabilità di predisporre il
piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il
territorio della provincia e di curarne l'attuazione.