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Le strutture della Protezione Civile

La nuova filosofia della Protezione Civile ha trovato una risposta nella legge N. 225 del 24 Febbraio 1992 che ha stabilito con sufficiente precisione gli ambiti di competenza dei principali organi tenuti a compiere attività d i protezione civile, nelle varie fasi in cui si articola la complessa azione delle Amministrazioni e degli Enti in materia.
L'indicazione riguarda, principalmente, le attribuzioni affidate al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per esso, al Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, che si sviluppano nell'area degli interventi straordinari o comunque connessi ad eventi eccezionali, nonché quelle confermate alla Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi del Ministero dell'Interno in materia di coordinamento tecnico-operativo.
Tutto il sistema delle norme riceve impulso e definizione di competenze e responsabilità dalle previsioni dell'art. 2 con il quale gli eventi calamitosi vengono distinti in tre categorie.


La prima categoria - tipo a - é quella che prevede l'intervento in via ordinaria di una sola componente del complesso sistema organizzativo; si tratta, come é ovvio, del primo livello di intervento che si risolve normalmente con l'attivazione di una sola forza operativa.


La seconda categoria - tipo b - concerne quei tipi di eventi che comportano la presenza sul territorio di diverse componenti e richiede, necessariamente, l'intervento coordinatore di un'autorità straordinaria; si tratta, quindi, dell'intervento del Prefetto, il quale dirige e coordina le attività di più Enti o Amministrazioni competenti in via ordinaria. In tale ipotesi di dispiega in tutta la sua articolazione la macchina organizzativa della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi del Ministero dell'Interno, sia per l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi di quelli già emanati dal Prefetto per assicurare i primi interventi di soccorso, sia per il coordinamento tecnico operativo dell'attività di emergenza, che per il collegamento con il resto del territorio nazionale per tutte le ulteriori risorse che si rivelassero necessarie.


La terza categoria - tipo c - riguarda infine le calamità naturali, le catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
Da questa fattispecie prende l'avvio la straordinaria organizzazione per cui il Presidente del Consiglio dei Ministri, e per esso, il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, previa deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, assume la responsabilità politica del coordinamento di tutte le attività legate all'emergenza. L'emergenza, che possiamo definire di "rilevanza straordinaria" può essere gestita in sede centrale oppure attraverso la nomina di Commissari delegati: per la prima il Ministero si avvale del Comitato Operativo, mentre per la seconda viene decentrato sul territorio i in punto di riferimento principale delle attività legate agli effetti degli eventi calamitosi.
La decisione del Consiglio dei Ministri e le successive scelte di conduzione dello stato di emergenza si inseriscono, ovviamente, nella gestione delle attività di soccorso ed assistenza mentre in provincia è già in pieno svolgimento l'azione coordinatrice del Prefetto.
E' proprio il Prefetto, infatti, il motore di tutte le azioni di emergenza e l'informazione che egli é tenuto a dare specialmente agli organi centrali è la molla che fa scattare anche l'eventuale dichiarazione dello stato di emergenza.
Al Prefetto é attribuita la responsabilità di predisporre il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e di curarne l'attuazione.