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Scale fisse a gradini
e mobili
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(Artt. 16 e 26 - D.P.R. 547/55)
Le scale fisse devono essere:
- sufficientemente resistenti per sopportare ogni evenienza di sovraffollamento ed
evacuazioni in caso di emergenza;
- le dimensioni dei gradini devono rispettare certi parametri ottenuti con la seguente
formula: 2a + p = 62¸ 64 (a= alzata e p= pedata in cm);
- larghezza delle scale pubbliche deve essere adeguata alle esigenze del transito con
larghezza minima di 120 cm;
- il parapetto, nei lati aperti, deve essere alto almeno 100 cm: lo stesso deve essere
inattraversabile da una sfera di 10 cm;
- un eventuale corrimano, nei lati chiusi con parete, deve essere posto all'altezza minima
di 75 cm;
Scale doppie devono:
- non superare l'altezza di 5 m;
- essere munite di catena per impedirne l'apertura;
- avere i pattini antisdruciolo per renderle pių stabili e fissi;
- essere munite di una sporgenza per proteggere gli arti superiori che va posta nella
parte pių alta della scala.

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