D.Lgs 626/94 

Premessa

Il Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 ha recepito otto Direttive Europee in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Nel vecchio sistema di attuazione delle norme di sicurezza si applicava un procedimento (insieme di norme) per raggiungere un risultato. Il nuovo sistema, invece, ci coinvolge in un processo finalizzato a migliorare la qualità del risultato.  La prevenzione degli infortuni e la tutela della salute richiedono la partecipazione di tutti. Attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti, ognuno con le proprie responsabilità, si tende al raggiungimento degli obbiettivi generali di sicurezza e la tutela della salute.

Il D. Lgs. 626\94 pone la partecipazione dei lavoratori alla gestione della sicurezza e della salute come elemento innovativo della legislazione previgente. I lavoratori contribuiscono,  insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente e verificano, per mezzo del proprio rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di tutela della salute. Il nuovo sistema dà maggiore importanza ai comportamenti da assumere durante il processo rispetto al risultato che comunque deve risultare di qualità.

Sintesi degli obiettivi e degli adempimenti previsti dal D.Lgs 692/94:

Nell’ambito scolastico, ai sensi del citato D.Lgs. il direttore didattico o il preside è il DATORE DI LAVORO per i lavoratori insegnanti, ausiliari e studenti, che deve:

Il RESPONSABILE DELLA SICUREZZA è la persona designata dal datore di lavoro, in possesso di attitudini e capacità adeguate, che deve:

Il LAVORATORE deve contribuire ad applicare le norme ed allo sviluppo e miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Nell’ambito scolastico i rischi di natura strutturali sono di competenza dell’ente proprietario dell’immobile, per cui il datore di lavoro, al fine della valutazione dei rischi, deve acquisire, in copia conforme, presso il relativo Ufficio Tecnico la sottoelencata documentazione:

L’ente proprietario è, inoltre, responsabile della manutenzione dell’immobile, in particolare alla tenuta del registro che riporti le ditte interessate, la data di ricarica degli estintori e di verifica degli impianti di sicurezza (sistema antincendio, uscite di sicurezza, maniglioni antipanico, sistemi di allarme, etc.). Si specifica che tali verifiche devono essere effettuate almeno ogni sei mesi.

E’ obbligo dei datore di lavoro effettuare almeno due esercitazioni di evacuazione nell’anno scolastico.

 

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