Dal Codice Civile...
Art. 2050
Responsabilitā per l'esercizio di attivitā pericolose. - Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attivitā pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, č tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Art. 2087
Tutela delle condizioni delle condizioni di lavoro. - L'Imprenditore č tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolaritā del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integritā fisica e la personalitā morale dei prestatori di lavoro.