Dal Codice Civile...


Art. 2050

Responsabilitā per l'esercizio di attivitā pericolose. - Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attivitā pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, č tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

 

Art. 2087

Tutela delle condizioni delle condizioni di lavoro. - L'Imprenditore č tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolaritā del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integritā fisica e la personalitā morale dei prestatori di lavoro.

 

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