LE LEGGI |
Le Norme di Prevenzione incendi per l'edilizia scolastica sono
contenute nel Decreto 26 agosto '92 del Ministero degli Interni. Il Capo di Istituto ha l'obbligo di segnalare all'Ente proprietario ogni anomalia riscontrata nei riguardi della sicurezza e del mantenimento delle condizioni generali di sicurezza. Il D.Lgs. 626/94 indica con precisione le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori. Il preside "Organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza...programma gli interventi, prende provvedimenti e dà istruzioni affinchè i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato,...cessare l'attività, ovvero mettersi al sicuro...". Nelle Norme Generali è scritto che: - ogni scuola deve essere provvista di un sistema di vie d'uscita; - le scuole devono essere munite di un sistema d'allarme in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti; - per ogni 200 metri quadrati deve essere installato un estintore portatile, con un minimo di due estintori per piano. - prima dell'inizio delle lezioni di ogni anno scolastico è buona regola far addestrare tutto il personale non docente e parte di quello docente all'uso delle attrezzature antincendio. - particolare attenzione va rivolta alla predisposizione e al mantenimento della segnaletica di sicurezza. - tra gli adempimenti del Capo d'Istituto vi è, infine, quello di predisporre il piano di sfollamento dell'intero stabile con l'indicazione del Segnale d'Allarme e dei tragitti per raggiungere le uscite di sicurezza ( devono essere effettuate due prove annuali di evacuazione dell'edificio scolastico).
|